A.D.I.S.C.O. - Associazione Donatrici Italiane Sangue Cordone Ombelicale

Statuto

Scarica lo Statuto in formato pdf.

ARTICOLO 1

E’ costituita l'Associazione di volontariato denominata “Associazione Italiana Donatrici Volontarie Sangue di Cordone Ombelicale” in sigla “ADISCO” ai sensi della legge 266/91 che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.
La sede legale è in Roma, via Forlì nn. 36/38 e, per delibera del Consiglio Direttivo, può essere trasferita altrove anche se limitatamente all'ubicazione viaria.

ARTICOLO 2

“ADISCO” è un'Associazione di volontariato che non ha fini di lucro neanche indiretto e opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.
L'Associazione è costituita allo scopo di:
a) svolgere opera di sensibilizzazione presso la popolazione per diffondere la conoscenza dei problemi inerenti alla donazione di Sangue di Cordone Ombelicale ed al suo trapianto;
b) promuovere iniziative atte a potenziare lo sviluppo della donazione di Sangue di Cordone Ombelicale;
c) collaborare con gli organi legislativi e di governo, statali e regionali, e degli altri enti locali per la formulazione di piani e programmi di studio e per la promozione di provvedimenti , anche normativi, atti a tutelare le donatrici ed i neonati;
d) promuovere la formazione di gruppi volontari che operino sul territorio;
e) collaborare con i centri di tipizzazione tessutale allo scopo di facilitare l'espletamento della tipizzazione stessa; sostenere le attività delle banche SCO e dei centri di ricerca ad essi collegati con l’acquisto di materiale strutture attrezzature e con l’erogazione di borse di studio e/o compensi a personale dedicato;
f) stimolare e favorire la ricerca nel settore delle malattie genetiche ed infettive trasmissibili;
g) stimolare e favorire la ricerca nel settore delle malattie interessate dalle procedure trapiantologiche;
h) collaborare con le autorità, con le istituzioni universitarie ed ospedaliere e con le altre istituzioni competenti nell'organizzazione e nel miglioramento sia dei servizi, strutture ed attrezzature, sia dell'assistenza sanitaria che di quella sociale in favore di chiunque abbia problemi inerenti le procedure trapiantologiche di sangue di cordone ombelicale;
i) essere di supporto all'organizzazione medica preposta al funzionamento del Registro Nazionale di SCO;
j) favorire i contatti con le analoghe associazioni estere, allo scopo di coordinare azioni di interesse comune.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.
L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.
L'Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

torna su

ARTICOLO 3

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.
Lo scioglimento potrà essere stabilito soltanto da un’Assemblea straordinaria, appositamente convocata, che dovrà anche disporre la devoluzione dell’intero patrimonio ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

torna su

ARTICOLO 4

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite:
− dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
− dai contributi straordinari deliberati dall'Assemblea dei Soci e/o dal Consiglio Direttivo;
− da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
− da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che Soci, non Soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
− contributi di organismi internazionali;
− entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
L'Associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'articolo 5,comma 2, legge n. 266/1991 e successive modificazioni.
Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:
− beni mobili ed immobili;
− donazioni, lasciti o successioni.
Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

torna su

ARTICOLO 5

L'esercizio dell'Associazione chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro tre mesi dalla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo predispone il conto consuntivo dell'esercizio che si è chiuso nonché il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, da sottoporre, entrambi, alla approvazione dell'Assemblea entro il successivo mese di aprile.
I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla Associazione.
Le eventuali passività della gestione saranno ripianate mediante versamenti anche straordinari da parte dei soci, come deliberati dal Consiglio Direttivo. Resta inteso che i contratti e gli impegni stipulati dall’Adisco Nazionale anche nell’interesse delle Sezioni Regionali dovranno essere adempiuti col concorso economico di queste ultime.

torna su

ARTICOLO 6

Possono far parte dell’Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.
Possono chiedere di essere ammessi come Soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo. Sulla domanda dell'aspirante deve essere contenuta la dichiarazione di conoscenza e piena accettazione dello Statuto dell'Associazione. La domanda di ammissione a Socio Ordinario può essere esaminata solo se accompagnata dalla presentazione di due Soci Fondatori o Ordinari.
I Soci possono essere Fondatori, Ordinari, Aderenti, Sostenitori, Onorari.
Sono Soci Fondatori quelli che hanno promosso ed hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione.
Sono Soci Ordinari le persone fisiche e le Sezioni territoriali dell'ADISCO che aderiscono all'Associazione accettandone il presente Statuto ed eventuali regolamenti impegnandosi ad ottemperarne a tutte le disposizioni, prestando una attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.
Sono Soci Aderenti le persone giuridiche, non Sezioni dell’Adisco, che aderiscono all'Associazione accettandone il presente Statuto ed eventuali regolamenti impegnandosi ad ottemperarne a tutte le disposizioni, che svolgano un’attività diretta al raggiungimento di scopi in tutto o in parte coincidenti con quelli dell’Adisco stessa e versando la specifica quota stabilita dal Consiglio stesso. Nella domanda di adesione dovranno essere specificate le linee programmatiche dell’ente. I soci Aderenti partecipano all’Associazione attraverso il loro rappresentante legale.
Sono Soci Sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.
Sono Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

I Soci prestano la loro opera gratuitamente in favore dell’organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro dipendente o autonomo.
L'attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti che l'organizzazione fisserà annualmente.
Tutti gli associati hanno uguale diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione. L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall’Associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all’Associazione.
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti all’osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.

torna su

ARTICOLO 7

La qualità di Socio si perde per:
− Decesso.
− Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi tre mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
− Dimissioni: ogni Socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
− Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera, a maggioranza di almeno due terzi dei componenti, l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il Socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
Gli associati che abbiano, comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

torna su

ARTICOLO 8

L’associazione ADISCO ha carattere nazionale, coordina ed indirizza le iniziative di rilevanza nazionale con lo scopo di garantire il perseguimento delle finalità associative.
È prevista l’articolazione in:
SEZIONI REGIONALI. Si conformano nelle finalità allo statuto dell’ADISCO nazionale, hanno autonomia amministrativa, sono soci ordinari dell’ADISCO. Hanno competenza di iniziative solo nell’ambito regionale in cui hanno la sede, con compiti di coordinamento e indirizzo delle attività delle Sezioni Territoriali.
SEZIONI TERRITORIALI Si conformano nelle finalità allo statuto dell’ADISCO nazionale, hanno autonomia amministrativa, sono soci ordinari di Adisco nazionale. Hanno competenza nell’ambito del territorio comunale o provinciale, comunque in area territoriale definita ed approvata dalla sezione regionale di riferimento.

torna su

ARTICOLO 9

Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Collegio dei Revisori;
d) il Presidente.
Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento della carica.

torna su

ARTICOLO 10

L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazione prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.
L'Assemblea è il massimo organo deliberante.
L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:
a) delineare gli indirizzi generali delle attività dell’Associazione;
b) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'Associazione;
c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
d) nominare il Presidente Onorario o i Presidenti Onorari dell’Associazione;
e) eleggere, se del caso, i membri del Collegio dei Revisori;
f) ratificare l'entità delle quote sociali annue e di eventuali ulteriori contributi stabilita dal Consiglio Direttivo;
g) deliberare l’acquisto dei beni immobili, l’accettazione di donazioni ed eredità, il conseguimento di legati quanto soggetti all’autorizzazione governativa ai sensi dell’art. 17 del codice civile.
L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
h) deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
i) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa.

torna su

ARTICOLO 11

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.
Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o dall’eventuale Collegio dei Revisori, o da almeno un terzo dei Soci. La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria o raccomandata, a mano, telegramma, fax, posta elettronica) almeno dieci giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in giorno diverso della prima convocazione.

torna su

ARTICOLO 12

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

torna su

ARTICOLO 13

Ogni Socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea, in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
Per la modificazione del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un presidente eletto dall’Assemblea.
Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall'Assemblea.
Il Presidente designa due scrutatori qualora l’Assemblea determinasse di deliberare a schede segrete. Su argomenti riguardanti persone la votazione a scrutinio segreto è obbligatoria.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto, né possono rappresentare altri soci.
I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso. Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti.
Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

torna su

ARTICOLO 14

Il Consiglio Direttivo è composto da tre fino ad un massimo di undici membri, incluso il Presidente.
L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.
Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o Soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

torna su

ARTICOLO 15

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno, quando ne venga fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, comunque, almeno tre volte l'anno. La convocazione dovrà essere effettuata con avviso scritto - inviato anche a mezzo fax, raccomandata con avviso di ricevimento, a mano con ricevuta e posta elettronica con ricevuta contenente l'ordine del giorno, che verrà spedito ai membri del Consiglio Direttivo almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la riunione.
In caso di urgenza, la convocazione può avvenire anche quarantotto ore prima del termine fissato per la riunione.
La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.
Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri: le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.
La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.
Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
E’ ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

torna su

ARTICOLO 16

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
– deliberare sulle questioni che riguardano l’attività dell’Associazione per l’attuazione degli scopi associativi, seguendo le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
– assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
– deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati;
– l'assunzione eventuale di personale dipendente;
– predisporre il bilancio ed il programma delle attività dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea;
– stabilire le quote annuali dovute dai Soci ed eventuali ulteriori contributi.
Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici, in particolare può nominare al suo interno un Comitato Esecutivo. All’atto della nomina verranno determinati i compiti e i poteri di detto Comitato esecutivo, le cui riunioni devono essere verbalizzate in apposito registro.
Il Consiglio Direttivo può preparare e stilare un Regolamento, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, per meglio disciplinare il funzionamento e l'attività dell'Associazione e può istituire un organo di stampa (Bollettino Notiziario) dell'Associazione.

torna su

ARTICOLO 17

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti: provvede alla tenuta e all’aggiornamento del Libro dei Soci e del Registro dei volontari, è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.
Il Tesoriere collabora con il Presidente e spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione;

torna su

ARTICOLO 18

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell’Atto Costitutivo.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.
Il Presidente assume nell’interesse dell’Associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi d’urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso entro le successive quarantotto ore.
Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
In particolare compete al Presidente:
− predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’Associazione; − redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione;
− vigilare sulle strutture e sui servizi dell’Associazione;
− determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’Associazione e gli associati;
− emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell’Associazione.
Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi.
Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.

torna su

ARTICOLO 19

Il Consiglio Direttivo istutyuisce un Comitato Scientifico, avente funzione consultiva, che può essere composto anche da persone non associate, ed è presieduto dal Presidente dell’Associazione. Il Comitato Scientifico nomina al suo interno un Coordinatore.
Il Comitato Scientifico ha il compito di:
− definisce i protocolli scientifici inerenti gli scopi dell'Associazione;
− favorisce i rapporti di collaborazione scientifica con analoghi enti esteri;
− suggerire indicazioni specifiche per il migliore utilizzo dei fondi dell’Associazione in relazione a tutte le attività di assistenza, studio e ricerca necessarie al conseguimento degli scopi.
A tale scopo il Comitato collabora con il Consiglio Direttivo ed il suo Presidente, o un altro membro da questo designato, e può partecipare alle sedute del Consiglio stesso.
Il Comitato viene convocato dal suo Coordinatore in tempi idonei per lo svolgimento della attività, con libertà di forme e delibera a maggioranza.
Il compenso ai membri del Comitato, solo se non Soci, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

torna su

ARTICOLO 20

L'Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere il Collegio dei Revisori dell’Associazione composto da tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica tre anni. Il Collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, verificare e controllare l’operato del Consiglio Direttivo e l’operato della Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il Collegio potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello Statuto. Il compenso ai membri del Collegio dei Revisori, solo se non Soci, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

torna su

ARTICOLO 21

L’Associazione può essere sciolta dall’Assemblea dei soci in sede straordinaria. Il verbale dovrà essere redatto da un notaio. In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i Soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

torna su

ARTICOLO 22

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, al quale spetterà altresì la nomina dell’eventuale arbitro non designato da una delle parti.
Gli arbitri procederanno in via irritale e secondo equità rendendo il loro lodo entro trenta giorni dalla nomina del Collegio medesimo.
La sede dell’arbitrato sarà Roma.

torna su

ARTICOLO 23

Per quanto non contenuto nel presente Statuto valgono le norme ed i principi del Codice Civile.

torna su