A.D.I.S.C.O. - Associazione Donatrici Italiane Sangue Cordone Ombelicale

Regolamento

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Art. 1

In attuazione alla lettera “d” dell’articolo 2 dello Statuto viene promossa dall’Adisco Nazionale la formazione di gruppi volontari, che opereranno sul territorio nazionale in forma di Sezioni regionali dell’Adisco, soci ordinari di Adisco nazionale, completamente autonome sia giuridicamente che finanziariamente e patrimonialmente. Tali Sezioni dovranno essere organizzate sul piano regionale e potranno raccogliere adesioni individuali all’Adisco. A loro volta le Sezioni regionali sono chiamate a promuovere, in attuazione della lettera “d” dell’articolo 2 dello Statuto, sul territorio regionale di loro competenza, la formazione di gruppi volontari, autonomi dal punto di vista amministrativo, giuridico e finanziario, che vengono denominate Sezioni territoriali di Adisco ed hanno la qualità di soci ordinari di Adisco nazionale. Tali Sezioni dovranno essere organizzate sul piano provinciale o comunale, comunque in ambito territoriale concordato con la Sezione regionale competente per territorio, e potranno raccogliere le adesioni individuali ad Adisco.
Viene altresì promossa l’adesione ad Adisco nazionale di Enti, Associazioni che, pur non volendo diventare Sezioni regionali o territoriali dell’Adisco, vogliono prestare la loro opera in collaborazione con l’Associazione, sia a livello nazionale che regionale, per il raggiungimento delle finalità indicate dallo Statuto. Tali enti si configurano come Soci Aderenti.
Il presente regolamento, proposto dal Consiglio Direttivo Nazionale ed approvato dall’Assemblea Nazionale, regola le modalità di costituzione delle Sezioni regionali e territoriali ed i rapporti tra queste e tra la sede nazionale e le sezioni stesse.
I rapporti, sia a livello nazionale che regionale, con i Soci Aderenti sono definiti di volta in volta in occasione di specifiche attività e manifestazioni dalla Sede Nazionale e dalle Sezioni Regionali.

Art. 2

Le Sezioni Regionali devono fare alla Sede Nazionale esplicita domanda di costituzione, nella quale deve essere contenuta la dichiarazione di completa adesione allo Statuto ed al Regolamento nazionali. La Sezione Regionale deve versare, all’atto della domanda di costituzione alla Sede Nazionale una quota associativa il cui importo è annualmente proposto dal Consiglio Direttivo e deliberato dalla Assemblea Nazionale. Il versamento della quota associativa è prerogativa indispensabile perché il Consiglio Direttivo Nazionale prenda in considerazione la domanda di costituzione. Dopo la comunicazione di accettazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale la Sezione Ragionale può formalizzare la sua costituzione ed assume le caratteristiche di Associazione Adisco Regionale con specifiche competenze e con compiti di coordinamento delle attività associative sul territorio regionale di competenza. In caso di non accettazione della domanda di costituzione la quota associativa sarà dalla Sede Nazionale prontamente restituita.
Allo stesso modo le Sezioni Territoriali devono fare alla Sede Nazionale esplicita domanda di costituzione, nella quale deve essere contenuta la dichiarazione di completa adesione allo Statuto ed al Regolamento nazionali. Alla domanda di costituzione deve essere allegata la dichiarazione di nulla osta alla costituzione da parte della Sezione Regionale territorialmente competente. La Sezione Territoriale deve versare, all’atto della domanda di costituzione, alla sede nazionale una quota associativa il cui importo è annualmente proposto dal Consiglio Direttivo e deliberato dalla Assemblea Nazionale. Il versamento della quota associativa è prerogativa indispensabile perché il Consiglio Direttivo Nazionale prenda in considerazione la domanda di costituzione. Dopo la comunicazione di accettazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale la Sezione Territoriale può formalizzare la sua costituzione ed assume le caratteristiche di Associazione Adisco territoriale con specifiche competenze sul territorio provinciale e/o comunale di competenza. In caso di non accettazione della domanda di costituzione la quota associativa sarà dalla Sede Nazionale prontamente restituita.

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Art. 3

La Sede Nazionale dell’Adisco, tramite gli organi che la rappresentano, ha il potere di controllare le attività delle Sezione Regionali e queste, a loro volta, le attività delle Sezioni Territoriali che operano sul loro territorio, al fine di assicurare il pieno rispetto delle finalità associative nell’ambito del conseguimento degli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo Nazionale ha il compito di delineare i progetti dell’Associazione e le linee di comportamento da adottare per il raggiungimento degli obbiettivi indicati dallo Statuto. Ha, inoltre, il compito di coordinare le attività associative delle Sezioni Regionali e Territoriali in manifestazioni ed eventi di rilevanza nazionale; di controllare che le attività associative svolte a livello regionale siano in linea con le finalità statutarie e rispettino le regole indicate dal presente regolamento, per assicurare un’immagine coerente dell’associazione su tutto il territorio nazionale.
Le Sezioni Regionali hanno il compito di promuovere gli obbiettivi dell’associazione, in linea con le direttive nazionali, a livello regionale. Hanno altresì il compito di vagliare ed esprimere parere sulle richieste di costituzione delle Sezioni Territoriali che agiscono sul proprio territorio di competenza, di controllare che le attività associative svolte dalle Sezioni Territoriali sul proprio territorio siano in linea con le finalità statutarie e si svolgano nel rispetto delle regole indicate dal presente regolamento, per assicurare un’immagine coerente dell’associazione su tutto il territorio regionale.
Le Sezioni Regionali decidono le attività associative da intraprendere sul proprio territorio, per lo svolgimento delle quali possono avvalersi della collaborazione delle Sezioni Territoriali.
Le Sezioni Territoriali non possono intraprendere iniziative di qualsiasi genere, volte alla promozione di Adisco, in modo autonomo. Qualunque attività dovrà essere concordata con la Sezione Regionale competente per territorio.
Le Sezioni Regionali si impegnano altresì ad adottare, nei rapporti finanziari con le Sezioni Territoriali, le regole stabilite dal presente regolamento.

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Art. 4

Le Sezioni Regionali e Territoriali hanno la qualità di soci ordinari di Adisco Nazionale, e come tali sono tenute all’atto della domanda di costituzione ed annualmente al versamento di una quota associativa il cui importo è stabilito, di anno in anno, dal Consiglio Direttivo Nazionale ed approvato dalla Assemblea nazionale.
Le Sezioni Regionali e Territoriali, in qualità di soci ordinari, partecipano con diritto di voto all’Assemblea Nazionale con i loro rappresentanti delegati. I rappresentanti sono in numero di uno, preferibilmente il Presidente della Sezione Regionale/ Territoriale o suo delegato, più un delegato ogni 100, o frazione di 100 superiore a 50, soci individuali regolarmente iscritti alla sezione stessa. Il numero dei delegati spettante ad ogni sezione si determina sulla base dei soci iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente ed in regola con il versamento della quota associativa. Ogni Sezione deve avere un regolare libro soci e deve fornire documentazione di questo alla sede nazionale in caso di richiesta.
I soci benemeriti o sostenitori ed i soci onorari, non già soci di una Sezione Regionale o Territoriale, partecipano all’Assemblea Nazionale con un delegato rappresentante, il cui voto individuale ha valore di un centesimo del voto dei soci ordinari.

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Art. 5

Le Sezioni Regionali e Territoriali devono utilizzare, in tutte le manifestazioni di cui si rendono promotrici, il logo ufficiale dell’Adisco, che deve essere impresso, nella sua integrità, su qualsiasi espressione grafica elaborata per la promozione delle manifestazioni, al fine di promuovere un’immagine uniforme su tutto il territorio nazionale.
Le Sezioni Regionali e Territoriali devono rispettare una regola costante di correttezza nello svolgimento delle loro attività, sia nei confronti della Sede Nazionale che di tutte le altre Sezioni. In particolare:
a) nel caso di manifestazioni ed eventi di rilevanza nazionale, la cui pubblicizzazione viene effettuata attraverso mezzi di comunicazione di rilevanza nazionale (TV, radio, carta stampata), dovrà essere utilizzato il logo ufficiale dell’Adisco nella sua integrità con indirizzo, recapito telefonico, numero di c/c postale e/o bancario della Sede Nazionale;
b) nel caso di manifestazioni promosse da una Sezione Regionale di rilevanza regionale, dovrà essere utilizzato il logo ufficiale dell’Adisco nella sua integrità con indirizzo, recapito telefonico, numero di c/c postale e/o bancario della sede regionale promotrice della manifestazione stessa;
c) nel caso di manifestazioni promosse da una Sezione Territoriale in accordo con la Sezione Regionale di riferimento e di rilevanza nell’ambito territoriale della sezione stessa, dovrà essere utilizzato il logo ufficiale dell’Adisco nella sua integrità con indirizzo, recapito telefonico, numero di c/c postale e/o bancario della Sezione Territoriale promotrice della manifestazione stessa;
d) nel caso di manifestazioni di rilevanza nazionale la Sezioni dovranno attenersi alla campagna grafica e pubblicitaria stabilita dalla Sede Nazionale al fine di favorire un’immagine uniforme su tutto il territorio nazionale.

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Art. 6

I rapporti economici tra la Sede Nazionale e le Sezioni Regionali e tra queste e le Sezioni Territoriali sono regolati dal presente regolamento come segue:
a) per le manifestazioni promosse da una Sezione Regionale con l’ausilio delle Sezioni Territoriali presenti sul territorio il ricavato netto (si intende per ricavato netto quello calcolato al netto delle spese strettamente inerenti la realizzazione della manifestazione stessa) è attribuito per il 90% alla Sezione Regionale e per il 10% alle Sezioni Territoriali, salvo differenti accordi presi dalle parti in oggetto;
b) per le iniziative promosse da una Sezione Territoriale, concordate con la Sezione Regionale di riferimento, il ricavato netto è attribuito per il 90% alla Sezione Territoriale e per il 10% alla Sezione Regionale, salvo differenti accordi presi dalle parti in oggetto.
Le Sezioni Regionali e Territoriali, per le manifestazioni di rilevanza nazionale, devono attenersi alle regole di seguito indicate:
a) nel caso di manifestazioni promosse dalla Sede Nazionale su tutto il territorio nazionale (ad esempio la “Giornata nazionale di Adisco”) in collaborazione con le Sezioni Regionali e Territoriali, ciascuna sul territorio di propria spettanza, il ricavato netto ottenuto da ciascuna Sezione Regionale sul proprio territorio deve essere destinato per il 50% alla Sede Nazionale e per il 50% alla Sezione Regionale; quest’ ultima potrà decidere in modo autonomo di ripartire la propria quota di spettanza con le Sezioni Territoriali
b) nel caso di manifestazione realizzata con la Nazionale Cantanti, il cui risalto le conferisce carattere di evento nazionale, i rapporti con tale ente sono di unica competenza della Sede Nazionale anche se l’iniziativa si effettua in territorio di competenza regionale. La Sede Nazionale ha facoltà di decidere di dividere i proventi, al netto delle spese, con la Sezione Regionale sede territoriale dell’evento nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale.
c) nel caso di un Convegno Nazionale organizzato da altra associazione o ente, al quale partecipa la sezione regionale/territoriale competente per territorio, si stabilisce cha la sede nazionale eroga un contributo pari e non superiore all’importo di 200,00 euro alla sezione partecipante. Tale contributo potrà essere erogato per ciascuna sezione una sola volta nell’anno solare a titolo di rimborso spese.
Le Sezioni Regionali devono presentare al Consiglio Direttivo Nazionale un rendiconto economico delle manifestazioni per le quali è prevista una quota di spettanza alla Sede Nazionale entro 30 giorni dal termine della manifestazione stessa. Tale rendiconto dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale. Entro 15 giorni dalla acquisizione degli introiti derivati dalla manifestazione la Sezione Regionale deve versare alla Sede Nazionale la quota di spettanza, nonché deve rimborsare le spese relative al materiale ed alle merci, ove queste siano state fornite dalla Sede Nazionale. Le Sezioni Regionali stabiliranno in modo autonomo i termini e le modalità di approvazione dei rendiconti economici e di versamento delle quote di spettanza derivanti da manifestazioni svolte dalle Sezioni Territoriali.

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Art. 7

Le Sezioni Regionali e Territoriali devono, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio, presentare alla Sede Nazionale un prospetto riepilogativo delle manifestazioni e delle attività svolte nell’anno sul territorio di competenza. Le Sezioni Regionali devono portare a conoscenza del Consiglio Direttivo Nazionale il proprio bilancio consuntivo, il Consiglio Direttivo Nazionale ha la facoltà di interpellare per la valutazione il Collegio dei Revisori qualora ne ravvisi la necessità. In modo analogo le Sezioni Territoriali devono portare a conoscenza del Consiglio Direttivo della Sezione Regionale di riferimento il proprio bilancio consuntivo, il Consiglio Direttivo Regionale ha la facoltà di interpellare per la valutazione il Collegio dei Revisori qualora ne ravvisi la necessità.

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