Regolamento
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Art. 1
In attuazione alla lettera “d” dell’articolo 2 dello Statuto viene promossa dall’Adisco Nazionale la
formazione di gruppi volontari, che opereranno sul territorio nazionale in forma di Sezioni regionali
dell’Adisco, soci ordinari di Adisco nazionale, completamente autonome sia giuridicamente che
finanziariamente e patrimonialmente. Tali Sezioni dovranno essere organizzate sul piano regionale
e potranno raccogliere adesioni individuali all’Adisco. A loro volta le Sezioni regionali sono
chiamate a promuovere, in attuazione della lettera “d” dell’articolo 2 dello Statuto, sul territorio
regionale di loro competenza, la formazione di gruppi volontari, autonomi dal punto di vista
amministrativo, giuridico e finanziario, che vengono denominate Sezioni territoriali di Adisco ed
hanno la qualità di soci ordinari di Adisco nazionale. Tali Sezioni dovranno essere organizzate sul
piano provinciale o comunale, comunque in ambito territoriale concordato con la Sezione regionale
competente per territorio, e potranno raccogliere le adesioni individuali ad Adisco.
Viene altresì promossa l’adesione ad Adisco nazionale di Enti, Associazioni che, pur non volendo
diventare Sezioni regionali o territoriali dell’Adisco, vogliono prestare la loro opera in
collaborazione con l’Associazione, sia a livello nazionale che regionale, per il raggiungimento delle
finalità indicate dallo Statuto. Tali enti si configurano come Soci Aderenti.
Il presente regolamento, proposto dal Consiglio Direttivo Nazionale ed approvato dall’Assemblea
Nazionale, regola le modalità di costituzione delle Sezioni regionali e territoriali ed i rapporti tra
queste e tra la sede nazionale e le sezioni stesse.
I rapporti, sia a livello nazionale che regionale, con i Soci Aderenti sono definiti di volta in volta in
occasione di specifiche attività e manifestazioni dalla Sede Nazionale e dalle Sezioni Regionali.
Art. 2
Le Sezioni Regionali devono fare alla Sede Nazionale esplicita domanda di costituzione, nella quale
deve essere contenuta la dichiarazione di completa adesione allo Statuto ed al Regolamento
nazionali. La Sezione Regionale deve versare, all’atto della domanda di costituzione alla Sede
Nazionale una quota associativa il cui importo è annualmente proposto dal Consiglio Direttivo e
deliberato dalla Assemblea Nazionale. Il versamento della quota associativa è prerogativa
indispensabile perché il Consiglio Direttivo Nazionale prenda in considerazione la domanda di
costituzione. Dopo la comunicazione di accettazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale la
Sezione Ragionale può formalizzare la sua costituzione ed assume le caratteristiche di Associazione
Adisco Regionale con specifiche competenze e con compiti di coordinamento delle attività
associative sul territorio regionale di competenza. In caso di non accettazione della domanda di
costituzione la quota associativa sarà dalla Sede Nazionale prontamente restituita.
Allo stesso modo le Sezioni Territoriali devono fare alla Sede Nazionale esplicita domanda di
costituzione, nella quale deve essere contenuta la dichiarazione di completa adesione allo Statuto ed
al Regolamento nazionali. Alla domanda di costituzione deve essere allegata la dichiarazione di
nulla osta alla costituzione da parte della Sezione Regionale territorialmente competente. La
Sezione Territoriale deve versare, all’atto della domanda di costituzione, alla sede nazionale una
quota associativa il cui importo è annualmente proposto dal Consiglio Direttivo e deliberato dalla
Assemblea Nazionale. Il versamento della quota associativa è prerogativa indispensabile perché il
Consiglio Direttivo Nazionale prenda in considerazione la domanda di costituzione. Dopo la
comunicazione di accettazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale la Sezione Territoriale
può formalizzare la sua costituzione ed assume le caratteristiche di Associazione Adisco territoriale
con specifiche competenze sul territorio provinciale e/o comunale di competenza. In caso di non
accettazione della domanda di costituzione la quota associativa sarà dalla Sede Nazionale
prontamente restituita.
Art. 3
La Sede Nazionale dell’Adisco, tramite gli organi che la rappresentano, ha il potere di controllare le
attività delle Sezione Regionali e queste, a loro volta, le attività delle Sezioni Territoriali che
operano sul loro territorio, al fine di assicurare il pieno rispetto delle finalità associative nell’ambito
del conseguimento degli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo Nazionale ha il compito di delineare i
progetti dell’Associazione e le linee di comportamento da adottare per il raggiungimento degli
obbiettivi indicati dallo Statuto. Ha, inoltre, il compito di coordinare le attività associative delle
Sezioni Regionali e Territoriali in manifestazioni ed eventi di rilevanza nazionale; di controllare che
le attività associative svolte a livello regionale siano in linea con le finalità statutarie e rispettino le
regole indicate dal presente regolamento, per assicurare un’immagine coerente dell’associazione su
tutto il territorio nazionale.
Le Sezioni Regionali hanno il compito di promuovere gli obbiettivi dell’associazione, in linea con
le direttive nazionali, a livello regionale. Hanno altresì il compito di vagliare ed esprimere parere
sulle richieste di costituzione delle Sezioni Territoriali che agiscono sul proprio territorio di
competenza, di controllare che le attività associative svolte dalle Sezioni Territoriali sul proprio
territorio siano in linea con le finalità statutarie e si svolgano nel rispetto delle regole indicate dal
presente regolamento, per assicurare un’immagine coerente dell’associazione su tutto il territorio
regionale.
Le Sezioni Regionali decidono le attività associative da intraprendere sul proprio territorio, per lo
svolgimento delle quali possono avvalersi della collaborazione delle Sezioni Territoriali.
Le Sezioni Territoriali non possono intraprendere iniziative di qualsiasi genere, volte alla
promozione di Adisco, in modo autonomo. Qualunque attività dovrà essere concordata con la
Sezione Regionale competente per territorio.
Le Sezioni Regionali si impegnano altresì ad adottare, nei rapporti finanziari con le Sezioni
Territoriali, le regole stabilite dal presente regolamento.
Art. 4
Le Sezioni Regionali e Territoriali hanno la qualità di soci ordinari di Adisco Nazionale, e come tali
sono tenute all’atto della domanda di costituzione ed annualmente al versamento di una quota
associativa il cui importo è stabilito, di anno in anno, dal Consiglio Direttivo Nazionale ed
approvato dalla Assemblea nazionale.
Le Sezioni Regionali e Territoriali, in qualità di soci ordinari, partecipano con diritto di voto
all’Assemblea Nazionale con i loro rappresentanti delegati. I rappresentanti sono in numero di uno,
preferibilmente il Presidente della Sezione Regionale/ Territoriale o suo delegato, più un delegato
ogni 100, o frazione di 100 superiore a 50, soci individuali regolarmente iscritti alla sezione stessa.
Il numero dei delegati spettante ad ogni sezione si determina sulla base dei soci iscritti al 31
dicembre dell’anno precedente ed in regola con il versamento della quota associativa. Ogni Sezione
deve avere un regolare libro soci e deve fornire documentazione di questo alla sede nazionale in
caso di richiesta.
I soci benemeriti o sostenitori ed i soci onorari, non già soci di una Sezione Regionale o
Territoriale, partecipano all’Assemblea Nazionale con un delegato rappresentante, il cui voto
individuale ha valore di un centesimo del voto dei soci ordinari.
Art. 5
Le Sezioni Regionali e Territoriali devono utilizzare, in tutte le manifestazioni di cui si rendono
promotrici, il logo ufficiale dell’Adisco, che deve essere impresso, nella sua integrità, su qualsiasi
espressione grafica elaborata per la promozione delle manifestazioni, al fine di promuovere
un’immagine uniforme su tutto il territorio nazionale.
Le Sezioni Regionali e Territoriali devono rispettare una regola costante di correttezza nello
svolgimento delle loro attività, sia nei confronti della Sede Nazionale che di tutte le altre Sezioni. In
particolare:
a) nel caso di manifestazioni ed eventi di rilevanza nazionale, la cui pubblicizzazione viene
effettuata attraverso mezzi di comunicazione di rilevanza nazionale (TV, radio, carta
stampata), dovrà essere utilizzato il logo ufficiale dell’Adisco nella sua integrità con
indirizzo, recapito telefonico, numero di c/c postale e/o bancario della Sede Nazionale;
b) nel caso di manifestazioni promosse da una Sezione Regionale di rilevanza regionale, dovrà
essere utilizzato il logo ufficiale dell’Adisco nella sua integrità con indirizzo, recapito
telefonico, numero di c/c postale e/o bancario della sede regionale promotrice della
manifestazione stessa;
c) nel caso di manifestazioni promosse da una Sezione Territoriale in accordo con la Sezione
Regionale di riferimento e di rilevanza nell’ambito territoriale della sezione stessa, dovrà
essere utilizzato il logo ufficiale dell’Adisco nella sua integrità con indirizzo, recapito
telefonico, numero di c/c postale e/o bancario della Sezione Territoriale promotrice della
manifestazione stessa;
d) nel caso di manifestazioni di rilevanza nazionale la Sezioni dovranno attenersi alla
campagna grafica e pubblicitaria stabilita dalla Sede Nazionale al fine di favorire
un’immagine uniforme su tutto il territorio nazionale.
Art. 6
I rapporti economici tra la Sede Nazionale e le Sezioni Regionali e tra queste e le Sezioni
Territoriali sono regolati dal presente regolamento come segue:
a) per le manifestazioni promosse da una Sezione Regionale con l’ausilio delle Sezioni
Territoriali presenti sul territorio il ricavato netto (si intende per ricavato netto quello
calcolato al netto delle spese strettamente inerenti la realizzazione della manifestazione
stessa) è attribuito per il 90% alla Sezione Regionale e per il 10% alle Sezioni Territoriali,
salvo differenti accordi presi dalle parti in oggetto;
b) per le iniziative promosse da una Sezione Territoriale, concordate con la Sezione Regionale
di riferimento, il ricavato netto è attribuito per il 90% alla Sezione Territoriale e per il 10%
alla Sezione Regionale, salvo differenti accordi presi dalle parti in oggetto.
Le Sezioni Regionali e Territoriali, per le manifestazioni di rilevanza nazionale, devono
attenersi alle regole di seguito indicate:
a) nel caso di manifestazioni promosse dalla Sede Nazionale su tutto il territorio nazionale (ad
esempio la “Giornata nazionale di Adisco”) in collaborazione con le Sezioni Regionali e
Territoriali, ciascuna sul territorio di propria spettanza, il ricavato netto ottenuto da ciascuna
Sezione Regionale sul proprio territorio deve essere destinato per il 50% alla Sede
Nazionale e per il 50% alla Sezione Regionale; quest’ ultima potrà decidere in modo
autonomo di ripartire la propria quota di spettanza con le Sezioni Territoriali
b) nel caso di manifestazione realizzata con la Nazionale Cantanti, il cui risalto le conferisce
carattere di evento nazionale, i rapporti con tale ente sono di unica competenza della Sede
Nazionale anche se l’iniziativa si effettua in territorio di competenza regionale. La Sede
Nazionale ha facoltà di decidere di dividere i proventi, al netto delle spese, con la Sezione
Regionale sede territoriale dell’evento nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo
Nazionale.
c) nel caso di un Convegno Nazionale organizzato da altra associazione o ente, al quale
partecipa la sezione regionale/territoriale competente per territorio, si stabilisce cha la sede
nazionale eroga un contributo pari e non superiore all’importo di 200,00 euro alla sezione
partecipante. Tale contributo potrà essere erogato per ciascuna sezione una sola volta
nell’anno solare a titolo di rimborso spese.
Le Sezioni Regionali devono presentare al Consiglio Direttivo Nazionale un rendiconto
economico delle manifestazioni per le quali è prevista una quota di spettanza alla Sede
Nazionale entro 30 giorni dal termine della manifestazione stessa. Tale rendiconto dovrà essere
approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale. Entro 15 giorni dalla acquisizione degli introiti
derivati dalla manifestazione la Sezione Regionale deve versare alla Sede Nazionale la quota di
spettanza, nonché deve rimborsare le spese relative al materiale ed alle merci, ove queste siano
state fornite dalla Sede Nazionale. Le Sezioni Regionali stabiliranno in modo autonomo i
termini e le modalità di approvazione dei rendiconti economici e di versamento delle quote di
spettanza derivanti da manifestazioni svolte dalle Sezioni Territoriali.
Art. 7
Le Sezioni Regionali e Territoriali devono, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio, presentare alla Sede Nazionale un prospetto riepilogativo delle manifestazioni e delle attività svolte nell’anno sul territorio di competenza. Le Sezioni Regionali devono portare a conoscenza del Consiglio Direttivo Nazionale il proprio bilancio consuntivo, il Consiglio Direttivo Nazionale ha la facoltà di interpellare per la valutazione il Collegio dei Revisori qualora ne ravvisi la necessità. In modo analogo le Sezioni Territoriali devono portare a conoscenza del Consiglio Direttivo della Sezione Regionale di riferimento il proprio bilancio consuntivo, il Consiglio Direttivo Regionale ha la facoltà di interpellare per la valutazione il Collegio dei Revisori qualora ne ravvisi la necessità.
